Domande e risposte

Alcune domande frequenti e risposte brevi per chiarire alcuni aspetti del DPR 462/01

L’omologazione per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche si intende soddisfatta con il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte da parte dell’installatore.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alle strutture di vigilanza delle ASL/ARPA territorialmente competenti.

Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonche’ a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita’ e’ biennale.

Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi

individuati dal Ministero delle attivita’ produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonche’ a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita’ e’ biennale.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.

  1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita’ produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
  2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
    1. esito negativo della verifica periodica;
    2. modifica sostanziale dell’impianto;
    3. richiesta del datore del lavoro.
  1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo’ essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro.
  2. Tale verifica e’ effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita’ ai sensi della normativa vigente.
  3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita’ all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
  4. L’omologazione e’ effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
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